Il certificato di sussistenza dei requisiti per gli appaltatori

Novità per gli appaltatori e nella somministrazione del certificato di sussistenza. Il decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – ha introdotto l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di  importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera. 

A fornire ulteriori informazioni è il Think Tank “Imprese del Sud“, la norma prevede l’obbligo:

  • per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
  • per l’appaltatore o affidatario e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’appaltatore), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
    • i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
    • un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
  • aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Le imprese possono richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 del citato art. 17-bis a un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale. I soggetti grandi contribuenti richiedono il certificato alla Direzione regionale competente.