Bonus casa 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Il Superbonus fiscale è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica, per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Coronavirus. E’ quantomai necessario quindi che tutti siano messi in condizioni utilizzarlo, conoscendo bene con quali requisiti vi si accede, per quali tipi di interventi è possibile usufruirne, e soprattutto come funziona il meccanismo dell’opzione per lo sconto in fattura, o per la cessione del credito di imposta, quali rischi comporta l’operazione e a cosa si deve prestare attenzione. La presente guida ha lo scopo di rispondere alle domande più frequenti, dando atto dei primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.

Non c’è più la distinzione tra prima e seconda casa che si trovava nel testo originario del decreto legge, pertanto sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case. Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento, infatti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore. Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

Altra importante modifica approvata, riguarda l’estensione del Superbonus 110% agli IACP fino a giugno 2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare, e agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di promozione sociale. Le modifiche approvate ampliano di fatto la platea di beneficiari.

Eco bonus: Cosa è possibile fare

Il Decreto Rilancio ha previsto un super bonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull’argomento Ecobonus 110%.

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di micro cogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

E’ importane far valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

Le novità 2019 per le agevolazioni fiscali in edilizia

Nuove opportunità di agevolazioni fiscali nel corso degli ultimi mesi del 2019.

Le detrazioni fiscali già previste per l’acquisto di unità immobiliari di edifici ricadenti in zona sismica 1, sui quali si siano realizzati interventi di riduzione del rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, sono state estese anche alle medesime fattispecie ricadenti nelle zone 2 e 3.

Questa è una delle principali novità relative ai bonus edilizi istituite dalla Legge 58/2019 di conversione del cosiddetto “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), che ha previsto anche la possibilità, per i soggetti che effettuano interventi agevolati con Ecobonus e Sismabonus, di ricevere dal fornitore uno sconto immediato in sostituzione della detrazione fiscale. Di seguito si riporta una sintesi aggiornata delle agevolazioni fiscali disponibili e delle condizioni per fruirne.

La Legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto Crescita), ha previsto diverse misure finalizzate anche al rilancio dell’edilizia.

Tra queste, sono state introdotte alcune importanti novità relative all’applicazione dei bonus edilizi, Sismabonus ed Ecobonus, nonché l’introduzione di un regime di tassazione agevolato per le imprese che acquisteranno interi fabbricati con l’obiettivo di riqualificarli e rivenderli.

L’articolo 7 della Legge n. 58/2019 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) un regime di tassazione agevolato. Esso consiste nell’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni.

Inoltre, ricordiamo che le suddette detrazioni possono essere usufruite dai soggetti passivi IRPEF/IRES e, dal 2018, anche dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e da enti con le medesime finalità sociali.

Opportunità importanti che segnaliamo ai nostri clienti.

L’Italia è un Paese sismicamente attivo e la prevenzione è fondamentale

La prevenzione è fondamentale nel nostro paese soprattutto in ambito edilizio. L’Italia, per la sua posizione geografica, è un Paese sismicamente attivo.

Gli innumerevoli terremoti che interessano il nostro territorio sono frequenti ed intensi e hanno determinato un impatto socioeconomico rilevante.

A differenza di altre aree, la vulnerabilità della penisola italiana è ulteriormente aggravata dalla notevole fragilità del suo patrimonio edilizio, mai realmente ammodernato o costruito senza tenere in considerazione i requisiti minimi necessari ad assicurare efficienza e stabilità degli edifici. Mancanze politiche e mancanze di prevenzione sociale.

Per sopperire a queste carenze e con la volontà di dare un nuovo slancio all’intero settore edilizio della nostra Penisola, sono stati confermati per il triennio 2019-2021 gli incentivi di Ecobonus, a vantaggio dell’efficacia e ottimizzazione dei consumi energetici, e Sismabonus, l’incentivo che promuove la messa in sicurezza sismica degli edifici nelle aree caratterizzate da sismicità media o alta in cui ricadono, stando alla classificazione circa il 57% dei comuni italiani.

Inoltre, ricordiamo che in tale ambito è importante il contributo tecnologico e la preparazione scientifica del settore. 

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi.

La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. Non sottovalutiamo mai l’importanza della prevenzione e dell’efficienza in ambito edilizio.

Analisi di Domenico Letizia, analista del Think Tank “Imprese del Sud“.