Eco bonus: Cosa è possibile fare

Il Decreto Rilancio ha previsto un super bonus del 110% per alcuni interventi di efficientamento energetico per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, si parla di spese sostenute a partire dall’1 luglio 2020, quindi, consapevoli che per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo, il miglior consiglio che possiamo dare a chi ha intenzione di intervenire su un edificio, è quello di attendere la conversione in legge del Decreto Legge, con il quale saranno magari modificate o dettagliate le norme sull’argomento Ecobonus 110%.

Ecco quali sono gli interventi che potranno godere della detrazione fiscale potenziata al 110%:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di micro cogenerazione – Tetto massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti – Tetto di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

E’ importane far valutare la tipologia di intervento/i affidandosi ad un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità, dovrà effettuare un sopralluogo, consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

Write a Comment

Rispondi