Bonus casa 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate

Il Superbonus fiscale è fra gli strumenti chiave studiati dalla politica, per rimettere in moto l’economia dopo il trauma del lockdown da Coronavirus. E’ quantomai necessario quindi che tutti siano messi in condizioni utilizzarlo, conoscendo bene con quali requisiti vi si accede, per quali tipi di interventi è possibile usufruirne, e soprattutto come funziona il meccanismo dell’opzione per lo sconto in fattura, o per la cessione del credito di imposta, quali rischi comporta l’operazione e a cosa si deve prestare attenzione. La presente guida ha lo scopo di rispondere alle domande più frequenti, dando atto dei primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Gli interventi coperti dal bonus si distinguono in “interventi trainanti” che sono necessari ed indispensabili per ottenere il beneficio fiscale al 110%, ed “interventi trainati” che beneficiano della detrazione solo se compiuti in abbinamento ai primi.

Non c’è più la distinzione tra prima e seconda casa che si trovava nel testo originario del decreto legge, pertanto sono compresi nell’agevolazione anche gli interventi sulle seconde case. Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento, infatti possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche: i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolarmente registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore. Per i lavori effettuati sulle parti comuni di un condominio nel quale si trovino esercenti attività di impresa o arte o professione, anche questi ultimi soggetti potranno beneficiare della agevolazione fiscale.

Altra importante modifica approvata, riguarda l’estensione del Superbonus 110% agli IACP fino a giugno 2022 in modo da agevolare l’edilizia popolare, e agli interventi di allaccio ai sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani nonché alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni sportive dilettantistiche per gli spogliatoi e a quelle di promozione sociale. Le modifiche approvate ampliano di fatto la platea di beneficiari.

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